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Nel 2000 Banca 121 S.p.A., nella persona del direttore della filiale di San Cesario (LE), proponeva al Sig. A. M. (di anni 59, con titolo di studio “qualifica professionale artistica”, consumatore), che possedeva in quella banca una cospicua liquidità, un prodotto finanziario che gli avrebbe garantito alla scadenza (a dire del funzionario un quinquennio), oltre all’intero rimborso del capitale erogato, a mezzo di un piano d’accumulo mensile (così venne presentato il contratto dal dipendente della banca), un tasso di interesse abbondantemente superiore a quello dei titoli di Stato o obbligazionari.
Al Sig. M. veniva sottoposta, quindi, una serie di documenti interamente prestampati, dal contenuto incomprensibile e con complesse formule matematiche, che dovevano essere firmati immediatamente: dopo la sottoscrizione, avvenuta solo per fiducia nella professionalità del funzionario e della Banca (con la quale operava da circa trent’anni), gli veniva consegnata solo una copia parziale di uno dei due contratti.
Il M., che ha altri investimenti in altre banche, mostrando ad altri tecnici la parziale documentazione consegnatagli dalla Banca 121 S.p.A., scopriva così di aver sottoscritto un contratto gravemente vessatorio ed ingiusto: infatti, non si trattava di un normale piano di accumulo (PAC) destinato all’investimento, ma di un vero e proprio prestito, comunicato alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, di cui peraltro il M. non necessitava date le sue facoltose possibilità finanziarie, vincolato all’acquisto di titoli negoziati o collocati dalla medesima banca (in pieno conflitto di interessi), da rimborsarsi con il pagamento di 360 rate mensili, al tasso del 6,08%, con l’accollo per l’investitore, in via esclusiva, di tutti i rischi dell’operazione.
La banca, con detto contratto, senza alcun rischio (dato che i titoli sono posti a garanzia), lucra quadruple commissioni: una prima volta guadagna per il finanziamento concesso; una seconda volta per l’acquisto di prodotti, addirittura della stessa banca; una terza volta guadagna per il mantenimento di quei prodotti per il trentennio, una quarta volta per il conto corrente acceso.
A tal punto il M. protestava contro l’istituto e, non ottenendo delle giustificazioni a quel trattamento, così occulto e vessatorio, con lettera del 23 maggio 2001, comunicava di voler “chiudere i due piani finanziari” denominati MY WAY, poiché “aveva concluso un importante affare”.
Ciò all’evidente fine di ottenere la restituzione delle somme già versate: infatti, sospendere o recedere da un piano di accumulo non comporta alcuna conseguenza. La banca non riscontrava alcunché, ma il già citato direttore cercava di dissuaderlo, tanto che il M., non fidandosi più del funzionario e della banca, in data 2 luglio 2001, impartiva alla banca il seguente ordine: “Il sottoscritto M. A., facendo seguito a precedente raccomandata del 23 maggio 2001 ed in relazione ai piani finanziari MY WAY n. ______ e n. _______, precisa che, come da colloqui intercorsi con il Dott. F., direttore della Filiale di San Cesario, l’estinzione dei piani finanziari dovrà avvenire senza che il sottoscritto debba sopportare alcun esborso rispetto all’inizio delle operazioni, risalente all’anno 2000 e quindi con la restituzione delle somme fino ad oggi, mensilmente rimborsate al sottoscritto. Vogliate, pertanto, darmi conferma di quanto sopra a stretto giro di posta”.
A tale lettera la banca rispondeva con una interlocutoria del 9 agosto 2001 e poi con quella del 21 settembre 2001, in cui sosteneva di non aver rinvenuto alcuna anomalia in fase di collocamento dei piani finanziari: non si diceva nulla in ordine alla richiesta di restituzione delle somme e sulla eventuale esecuzione degli ordini. Non ricevendo alcuna concreta risposta, il M., sempre più preoccupato dal comportamento della Banca 121, con lettere del 16 novembre 2001, revocava il mandato di gestione ed ordinava alla banca la vendita dei titoli relativi alle gestioni patrimoniali denominate “Convertible” e “Condor plus”, disponendo l’accredito del ricavato su un conto acceso presso la filiale di Lecce di altro istituto di credito. Solo a quel punto, la banca, in data 28 novembre 2001, finalmente riscontrava la lettera del 2 luglio 2001 e la precedente del 28 maggio 2001, comunicando che “…avendo preso buona nota della Sua richiesta di estinzione dei prodotti finanziari...” l’operazione di revoca comportava l’estinzione anticipata dei piani finanziari, ed allegando una “simulazione al 12/06/2001 di estinzione finanziaria dei due piani denominati MY WAY” asseriva che il M. era debitore della somma di lire 1.060.457.889 (unmiliardosessantamilioni) alla quale sarebbe stato sottratto il ricavato della vendita dei titoli acquistati. Nella medesima lettera non comunicava che la vendita era stata effettuata, ma informava dei costi probabili che l’operazione avrebbe comportato: infatti, solo a titolo esemplificativo, si allegava un prospetto di liquidazione. Solo con lettera del 19 dicembre 2001, la banca intimava al M. di rimborsare, entro e non oltre 48 ore, la somma di lire 15.274.666, quale saldo debitore per capitale al 21 giugno 2001 presentato dal c/c My Way n. __________, e lire 178.041.820, quale saldo debitore per capitale al 21 giugno 2001 presentato dal c/c My Way n. ______________, il tutto per € 99.838 (al 21 giugno 2001) più competenze (?).
Reagito alla prefata con vibrate proteste, il M. veniva convocato dai funzionari dell’ufficio legale della banca, Avv.ti _______ e ________, che gli proponevano la sottoscrizione di una transazione che, a detta dei funzionari, gli avrebbe permesso di risparmiare. La lettura della bozza di transazione evidenzia la modifica della realtà storica degli eventi, nonché l’imposizione di un segreto di divulgazione della stessa transazione, sanzionandolo con una penale di 155.000 Euro: la banca cercava, ancora una volta, di ingannare il M., assicurandosi l’impunità.
Infine, come apoteosi della triste vicenda, la banca in data 24/05/02 depositava al Tribunale di Lecce ricorso per sequestro conservativo fino alla concorrenza dell’importo di Euro 150.000,00, sull’intero patrimonio del M., e segnatamente sulla somma di Euro 154.872,52, rinveniente dalla liquidazione di due linee di gestioni patrimoniali, denominate Condor Plus e Convertible, presenti su un conto di deposito del M. presso la filiale 121 di San Cesario. La temeraria azione della banca veniva rigettata, con ordinanza del Tribunale di Lecce, G.U. Dott. Petrelli, del 16/07/02 .