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Nel 2000 Banca 121 S.p.A., nella persona del direttore della
filiale di San Cesario (LE), proponeva al Sig. A. M. (di anni 59, con titolo di
studio “qualifica professionale artistica”, consumatore), che possedeva in
quella banca una cospicua liquidità, un prodotto finanziario che gli avrebbe
garantito alla scadenza (a dire del funzionario un quinquennio), oltre
all’intero rimborso del capitale erogato, a mezzo di un piano d’accumulo mensile
(così venne presentato il contratto dal dipendente della banca), un tasso di
interesse abbondantemente superiore a quello dei titoli di Stato o
obbligazionari.
Al Sig. M. veniva sottoposta, quindi, una serie di documenti interamente
prestampati, dal contenuto incomprensibile e con complesse formule matematiche,
che dovevano essere firmati immediatamente: dopo la sottoscrizione, avvenuta
solo per fiducia nella professionalità del funzionario e della Banca (con la
quale operava da circa trent’anni), gli veniva consegnata solo una copia
parziale di uno dei due contratti.
Il M., che ha altri investimenti in altre banche, mostrando ad altri tecnici la
parziale documentazione consegnatagli dalla Banca 121 S.p.A., scopriva così di
aver sottoscritto un contratto gravemente vessatorio ed ingiusto: infatti, non
si trattava di un normale piano di accumulo (PAC) destinato all’investimento, ma
di un vero e proprio prestito, comunicato alla Centrale dei Rischi presso la
Banca d’Italia, di cui peraltro il M. non necessitava date le sue facoltose
possibilità finanziarie, vincolato all’acquisto di titoli negoziati o collocati
dalla medesima banca (in pieno conflitto di interessi), da rimborsarsi con il
pagamento di 360 rate mensili, al tasso del 6,08%, con l’accollo per
l’investitore, in via esclusiva, di tutti i rischi dell’operazione.
La banca, con detto contratto, senza alcun rischio (dato che i titoli sono posti
a garanzia), lucra quadruple commissioni: una prima volta guadagna per il
finanziamento concesso; una seconda volta per l’acquisto di prodotti,
addirittura della stessa banca; una terza volta guadagna per il mantenimento di
quei prodotti per il trentennio, una quarta volta per il conto corrente acceso.
A tal punto il M. protestava contro l’istituto e, non ottenendo delle
giustificazioni a quel trattamento, così occulto e vessatorio, con lettera del
23 maggio 2001, comunicava di voler “chiudere i due piani finanziari” denominati
MY WAY, poiché “aveva concluso un importante affare”.
Ciò all’evidente fine di ottenere la restituzione delle somme già versate:
infatti, sospendere o recedere da un piano di accumulo non comporta alcuna
conseguenza. La banca non riscontrava alcunché, ma il già citato direttore
cercava di dissuaderlo, tanto che il M., non fidandosi più del funzionario e
della banca, in data 2 luglio 2001, impartiva alla banca il seguente ordine: “Il
sottoscritto M. A., facendo seguito a precedente raccomandata del 23 maggio 2001
ed in relazione ai piani finanziari MY WAY n. ______ e n. _______, precisa che,
come da colloqui intercorsi con il Dott. F., direttore della Filiale di San
Cesario, l’estinzione dei piani finanziari dovrà avvenire senza che il
sottoscritto debba sopportare alcun esborso rispetto all’inizio delle
operazioni, risalente all’anno 2000 e quindi con la restituzione delle somme
fino ad oggi, mensilmente rimborsate al sottoscritto. Vogliate, pertanto, darmi
conferma di quanto sopra a stretto giro di posta”.
A tale lettera la banca rispondeva con una interlocutoria del 9 agosto 2001 e
poi con quella del 21 settembre 2001, in cui sosteneva di non aver rinvenuto
alcuna anomalia in fase di collocamento dei piani finanziari: non si diceva
nulla in ordine alla richiesta di restituzione delle somme e sulla eventuale
esecuzione degli ordini. Non ricevendo alcuna concreta risposta, il M., sempre
più preoccupato dal comportamento della Banca 121, con lettere del 16 novembre
2001, revocava il mandato di gestione ed ordinava alla banca la vendita dei
titoli relativi alle gestioni patrimoniali denominate “Convertible” e “Condor
plus”, disponendo l’accredito del ricavato su un conto acceso presso la filiale
di Lecce di altro istituto di credito. Solo a quel punto, la banca, in data 28
novembre 2001, finalmente riscontrava la lettera del 2 luglio 2001 e la
precedente del 28 maggio 2001, comunicando che “…avendo preso buona nota della
Sua richiesta di estinzione dei prodotti finanziari...” l’operazione di revoca
comportava l’estinzione anticipata dei piani finanziari, ed allegando una
“simulazione al 12/06/2001 di estinzione finanziaria dei due piani denominati MY
WAY” asseriva che il M. era debitore della somma di lire 1.060.457.889
(unmiliardosessantamilioni) alla quale sarebbe stato sottratto il ricavato della
vendita dei titoli acquistati. Nella medesima lettera non comunicava che la
vendita era stata effettuata, ma informava dei costi probabili che l’operazione
avrebbe comportato: infatti, solo a titolo esemplificativo, si allegava un
prospetto di liquidazione. Solo con lettera del 19 dicembre 2001, la banca
intimava al M. di rimborsare, entro e non oltre 48 ore, la somma di lire
15.274.666, quale saldo debitore per capitale al 21 giugno 2001 presentato dal
c/c My Way n. __________, e lire 178.041.820, quale saldo debitore per capitale
al 21 giugno 2001 presentato dal c/c My Way n. ______________, il tutto per €
99.838 (al 21 giugno 2001) più competenze (?).
Reagito alla prefata con vibrate proteste, il M. veniva convocato dai funzionari
dell’ufficio legale della banca, Avv.ti _______ e ________, che gli proponevano
la sottoscrizione di una transazione che, a detta dei funzionari, gli avrebbe
permesso di risparmiare. La lettura della bozza di transazione evidenzia la
modifica della realtà storica degli eventi, nonché l’imposizione di un segreto
di divulgazione della stessa transazione, sanzionandolo con una penale di
155.000 Euro: la banca cercava, ancora una volta, di ingannare il M.,
assicurandosi l’impunità.
Infine, come apoteosi della triste vicenda, la banca in data 24/05/02 depositava
al Tribunale di Lecce ricorso per sequestro conservativo fino alla concorrenza
dell’importo di Euro 150.000,00, sull’intero patrimonio del M., e segnatamente
sulla somma di Euro 154.872,52, rinveniente dalla liquidazione di due linee di
gestioni patrimoniali, denominate Condor Plus e Convertible, presenti su un
conto di deposito del M. presso la filiale 121 di San Cesario. La temeraria
azione della banca veniva rigettata, con ordinanza del Tribunale di Lecce, G.U.
Dott. Petrelli, del 16/07/02 .